Cass. pen. n. 3020 del 14 settembre 1994

Testo massima n. 1


Poiché, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, lo stato di privazione della libertà in regime di arresti domiciliari, nel quale si trovi l'imputato, si trasforma automaticamente in espiazione di pena, ne deriva che in detta ipotesi la competenza a decidere sulla istanza di applicazione di benefici penitenziari (nella specie, liberazione anticipata), va determinata, ai sensi dell'art. 677, comma 1, c.p.p. sulla base dello stesso criterio che sarebbe operante nel caso che l'interessato fosse ristretto in un istituto di pena.

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