Cass. pen. n. 497 del 8 marzo 1994
Testo massima n. 1
Il riferimento, contenuto nell'art. 677, primo comma, c.p.p. all'istituto di prevenzione o di pena in cui «si trova» l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento, ai fini dell'individuazione del tribunale o del magistrato di sorveglianza territorialmente competenti a provvedere, non può essere inteso in senso meramente letterale e deve pertanto escludersi che esso ricomprenda anche permanenze del tutto occasionali del soggetto in un determinato istituto, quali ad esempio, quelle determinate da ragioni di transito o anche di giustizia, quando si tratti di appoggio temporaneo e privo di quel minimo di stabilità che consenta, se non l'instaurazione di un trattamento, quanto meno l'esame, ad esso prodromico, della personalità del detenuto. (Nella specie, pur enunciando tali principi, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata radicata la competenza del tribunale di sorveglianza sulla base di una richiesta di liberazione anticipata avanzata dal detenuto dopo 21 giorni dal di lui ingresso in un istituto cui era stato provvisoriamente assegnato per cure).
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