Cass. pen. n. 3290 del 5 agosto 1993

Testo massima n. 1


L'art. 677, primo comma, c.p.p., secondo il quale la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza aventi giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento, trova applicazione anche in materia di permessi.

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