Cass. civ. n. 30832 del 6 novembre 2023

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO


Cancellazione della società conduttrice dal registro delle imprese - Prosecuzione del rapporto locatizio da parte dei soci - Condizioni - Mera titolarità astratta del diritto alla continuazione dell’attività - Sufficienza - Fatto materiale della continuazione della stessa - Necessità - Esclusione.


In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, in caso di estinzione della società conduttrice conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ai fini della prosecuzione del rapporto locatizio da parte dei soci è sufficiente, ex art. 37 della l. 392 del 1978, la mera titolarità astratta del diritto alla continuazione dell'attività economica esercitata dalla società estinta, non essendo necessario il fatto materiale della continuazione della stessa.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 37

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Precedenti: Cass. civ. n. 24278/2017

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