Cass. pen. n. 3087 del 30 ottobre 2024
Testo massima n. 1
NULLITA' - ATTI ABNORMI - Art. 415-bis cod. proc. pen. - Istanza di interrogatorio presentata dall’indagato con modalità non consentita – Dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato espletamento dell’interrogatorio - Abnormità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Non è abnorme la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato espletamento dell'interrogatorio chiesto con modalità non consentita, posto che la conseguente regressione del procedimento non comporta alcuna stasi, potendo il pubblico ministero assumere nuovamente le proprie determinazioni sull'esercizio dell'azione penale all'esito del disposto interrogatorio. (Fattispecie in cui l'interrogatorio era stato chiesto dall'indagato mediante PEC anziché attraverso il deposito nel portale del processo telematico (PPT), come previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione all'art. 111-bis cod. proc. pen.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 com. 6