Cass. civ. n. 30905 del 06 novembre 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI Sospensione del decorso degli interessi - Amministrazione straordinaria - Efficacia esterna alla procedura nei rapporti creditore-debitore - Esclusione.
La sospensione del decorso degli interessi, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., applicabile anche all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo operato dall'art 201 l.fall., vale solo all'interno del concorso e, dunque, non opera nei rapporti intercorrenti tra creditori e debitore al di fuori della procedura, in relazione ai quali gli interessi continuano a maturare.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 201 com. 1
Cod. Civ. art. 1282