Cass. civ. n. 30905 del 06 novembre 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI Sospensione del decorso degli interessi - Amministrazione straordinaria - Efficacia esterna alla procedura nei rapporti creditore-debitore - Esclusione.


La sospensione del decorso degli interessi, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., applicabile anche all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo operato dall'art 201 l.fall., vale solo all'interno del concorso e, dunque, non opera nei rapporti intercorrenti tra creditori e debitore al di fuori della procedura, in relazione ai quali gli interessi continuano a maturare.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11983 del 2020

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 55 com. 1 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 201 com. 1
Cod. Civ. art. 1282

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE