Cass. civ. n. 773 del 15 gennaio 2013

Testo massima n. 1


La morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal suo procuratore, produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione, ed il conseguente termine per la riassunzione, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento della dichiarazione o della notificazione dell'evento alle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato o conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione.

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