Cass. civ. n. 14040 del 22 settembre 2003

Testo massima n. 1


A seguito della interruzione del processo, la mancata riassunzione nei confronti del terzo chiamato in causa come soggetto effettivamente obbligato comporta l'estinzione, a norma dell'art. 305 c.p.c., in quanto la causa proposta nei confronti del terzo è, in tal caso, inscindibile da quella principale, in ragione del vincolo che unisce le due cause riguardo alla individuazione del soggetto obbligato.

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