Cass. civ. n. 10796 del 9 luglio 2003

Testo massima n. 1


Il termine perentorio di un anno per la riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 307, secondo comma, c.p.c., a seguito della cancellazione della causa dal ruolo, decorre in ogni caso dalla data dell'ordinanza di cancellazione, anche se essa sia nulla per mancata comunicazione del rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 181 c.p.c. Invero - posto che occorre tenere distinto il fenomeno della nullità degli atti processuali da quello dell'impulso processuale - nel caso della riassunzione il potere di iniziativa della parte viene esercitato non già per introdurre un giudizio di secondo grado, o comunque di riesame di una decisione già emessa, bensì per dare nuovo impulso al processo quiescente, e per tale ragione non è previsto che l'ordinanza di cancellazione sia comunicata alle parti ed è posto, pertanto, a carico della parte interessata, costituita in giudizio, nell'ambito del più generale dovere di diligenza e di attivazione nello svolgimento delle attività processuali, l'onere di vigilare e di attivarsi per acquisire presso la cancelleria notizia delle vicende processuali che la riguardano.

Testo massima n. 2


L'ordinanza con cui il giudice di merito dispone, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo, non è impugnabile né revocabile, con la conseguenza che, quand'anche emessa in carenza delle condizioni di legge, non è suscettibile di rimedio diverso dalla riassunzione.

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