Cass. civ. n. 317 del 15 gennaio 1991

Testo massima n. 1


La riassunzione della causa cancellata dal ruolo con provvedimento collegiale, va, ai sensi dell'art. 307, primo comma c.p.c., effettuata davanti allo stesso collegio a cura della parte più diligente. Pertanto, ove essa sia in tal guisa tempestivamente effettuata da una delle parti, tanto è sufficiente a determinare l'ulteriore corso del processo, restando irrilevante che la relativa iniziativa sia stata preceduta da quella dell'altra parte, la quale abbia provveduto irritualmente alla riassunzione davanti al giudice istruttore.

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