Cass. civ. n. 5858 del 17 giugno 1994

Testo massima n. 1


La mancata costituzione di tutte le parti nel giudizio di appello dopo la sua tempestiva riassunzione determina l'estinzione automatica del processo a norma dell'art. 307, comma 2, c.p.c., anche se non sia ancora decorso il termine di un anno previsto dal comma 1 di detto articolo, non essendo consentita una nuova riassunzione.

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