Cass. civ. n. 12917 del 4 dicembre 1992
Testo massima n. 1
Avvenuta la translatio iudicii davanti al giudice competente con la notifica della citazione in riassunzione prima della scadenza del termine perentorio assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente, la mancata iscrizione a ruolo non comporta l'estinzione del processo a norma del terzo comma dell'art. 307 c.p.c., venendo il processo a trovarsi in una situazione di quiescenza ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo citato e potendo essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente, già adito con la precedente tempestiva riassunzione ai sensi del primo comma della citata norma.
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