Avvocato.it

Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 19397 del 22 settembre 2011

Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 19397 del 22 settembre 2011

Testo massima n. 1

In tema di estinzione del processo, nel caso in cui, dopo aver fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice si sia riservato di decidere sulla dedotta estinzione per mancata riassunzione in termini, il processo è da considerarsi pendente e, pertanto, ben può il giudice successivamente adito ritenere, al momento della sua pronuncia, sussistenti i presupposti per dichiarare la litispendenza, mentre si deve escludere che egli possa svolgere un accertamento incidentale volto a verificare l’estinzione del giudizio presso il primo giudice; tuttavia, qualora quest’ultimo provvedesse a dichiararla, gli effetti di tale pronuncia retroagiscono al momento in cui si è verificata la causa di estinzione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze