Cass. civ. n. 1185 del 19 gennaio 2007

Testo massima n. 1


L'estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., per poter essere dichiarata dal giudice, deve essere tempestivamente eccepita nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possono dar luogo e non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione.

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