14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4201 del 16 marzo 2012
Testo massima n. 1
L’eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti, formulata nella comparsa di costituzione in riassunzione e richiamata nell’udienza di prosecuzione del giudizio, è da intendersi sollevata “prima di ogni altra difesa”, e quindi tempestivamente, anche se contestuale a difese inerenti al merito della causa. Tale eccezione così sollevata è conforme alla “ratio” di garantire il tempestivo e ordinato svolgimento del giudizio dopo l’evento interruttivo, in quanto, malgrado la contestuale presenza di difese di merito, la richiesta di estinzione si pone come prioritaria in senso logico. [ Principio affermato ai sensi dell’art. 307, quarto comma, c.p.c., nel testo anteriore alla legge n. 69 del 2009 ].
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