Cass. civ. n. 4201 del 16 marzo 2012

Testo massima n. 1


L'eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti, formulata nella comparsa di costituzione in riassunzione e richiamata nell'udienza di prosecuzione del giudizio, è da intendersi sollevata "prima di ogni altra difesa", e quindi tempestivamente, anche se contestuale a difese inerenti al merito della causa. Tale eccezione così sollevata è conforme alla "ratio" di garantire il tempestivo e ordinato svolgimento del giudizio dopo l'evento interruttivo, in quanto, malgrado la contestuale presenza di difese di merito, la richiesta di estinzione si pone come prioritaria in senso logico. (Principio affermato ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c., nel testo anteriore alla legge n. 69 del 2009).

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