Cass. civ. n. 5491 del 12 aprile 2001

Testo massima n. 1


Qualora, nel riassumere il giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione, la parte sia incorsa in vizi riguardanti la regolarità della costituzione o il contraddittorio, le attività necessarie per sanare gli eventuali vizi o per controdedurre alle eccezioni avversarie non sono incompatibili con l'intento di richiedere l'estinzione e non la precludono (nella specie il difensore inizialmente privo di procura aveva depositato un nuovo atto di riassunzione in sostituzione del primo, portato a conoscenza della controparte all'udienza fissata in base al primo ricorso; la S.C. ha ritenuto prodotti gli effetti di cui all'art. 182, comma secondo, c.p.c. con esclusione della decadenza dall'eccezione di estinzione).

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