Cass. civ. n. 2047 del 23 febbraio 2000
Testo massima n. 1
L'eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti non solo deve essere sollevata nella prima difesa successiva all'evento estintivo, ma anche, più specificamente, deve costituire l'oggetto della prima tesi difensiva nell'ambito di tale prima difesa, atteso il tenore dell'art. 307, quarto comma, c.p.c., da questo punto di vista più restrittivo della norma, per il resto analoga, posta dall'art. 157, secondo comma, in materia di proposizione dell'eccezione di nullità.