Cass. civ. n. 30952 del 07 novembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Chiamata del terzo in garanzia - Azione di regresso - Differenze - Fondamento - Conseguenze.
La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi; ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2055
Cod. Civ. art. 1298
Cod. Civ. art. 1299