Cass. civ. n. 30983 del 07 novembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - DECADENZA - EFFETTI Imposta di bollo - Unicità o pluralità di atti tassabili - Clausola penale contenuta in un contratto - Autonoma tassabilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di imposta di bollo, ai fini di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21713 del 2020

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27
Cod. Civ. art. 1382

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