Cass. civ. n. 30992 del 07 novembre 2023

Testo massima n. 1


GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Condanna generica al risarcimento emessa in sede penale - Incompiutezza della prova sul quantum - Ammissibilità - Conseguenze in tema di estensione del giudicato penale - Fattispecie.


La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4318 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 278
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

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