Cass. civ. n. 5900 del 18 giugno 1994

Testo massima n. 1


Nei procedimenti dinnanzi al pretore o al conciliatore, il principio dell'automatismo del rinvio di ufficio delle udienze non tenute nel giorno fissato, in virtù del quale la causa viene rinviata alla udienza immediatamente successiva del pretore o del conciliatore, senza necessità di comunicazione ai difensori delle parti, non è applicabile nei casi in cui la trattazione della causa di fatto sospesa a causa dell'impedimento o dell'assenza del giudice a cui è stata assegnata, sia ripresa da un altro giudice.

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