Cass. civ. n. 11973 del 22 maggio 2006

Testo massima n. 1


Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art. 320 terzo comma c.p.c., stabilendo la possibilità di fissare un'udienza successiva per ulteriori produzioni e mezzi di prova quando ciò sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, consente al giudice di assumere le prove senza fissazione di una udienza successiva alla prima e di invitare anche le parti all'immediata precisazione delle conclusioni e discussione della causa. Da ciò consegue che, in ragione del regime delle preclusioni (comune a quello del procedimento avanti al tribunale) e in particolare del disposto dell'art. 208 c.p.c., che assoggetta l'assunzione della prova all'impulso della parte, richiedendo l'istanza di almeno una di esse, l'assenza della parte interessata alla prima udienza di trattazione si risolve nella decadenza dalla prova medesima.

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