Cass. civ. n. 18 del 4 gennaio 2010

Testo massima n. 1


Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, cosicché, dopo la prima udienza, non essendo più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, è preclusa alla parte la facoltà di proporre, per la prima volta, l'eccezione di prescrizione presuntiva.

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