Cass. civ. n. 17992 del 7 settembre 2004

Testo massima n. 1


Il rito davanti al giudice di pace è caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento davanti al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare i fatti ed a richiedere i mezzi di prova, non è più possibile proporre nuove domande o richiedere l'ammissione di nuove prove.

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