Cass. civ. n. 31026 del 07 novembre 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Obbligo del medico di informare il paziente - Contenuto - Modalità di adempimento - Sottoscrizione di un modulo prestampato - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1375
Cod. Civ. art. 2230