Cass. civ. n. 1035 del 15 marzo 1977
Testo massima n. 1
Sono irripetibili, a norma dell'art. 2035 c.c., i soli esborsi fatti per uno scopo contrario al buon costume, non pure le prestazioni fatte in esecuzione di un negozio illegale per contrarietà a norme imperative. (Nella specie è stato ritenuto contrario a norme imperative l'accordo con il quale si era pattuito che il preponente avrebbe omesso di iscrivere l'agente all'Enasarco e. gli avrebbe corrisposto direttamente le somme che avrebbe dovuto versare a titolo di contributi al fondo di previdenza, in deroga alla disciplina previdenziale del settore).
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