Cass. civ. n. 31036 del 8 novembre 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI


Collocazione del minore in un luogo sicuro ex art. 403 c.c. - Natura residuale della norma - Legittimazione all’intervento dell’autorità amministrativa - Finalità - Condizioni - Modifica intervenuta con l. n. 206 del 2021 - Permanenza della legittimazione.


In tema di collocazione del minore in un luogo sicuro, l'art. 403 c.c., di natura residuale, legittima – pur a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 206 del 2021 - l'intervento della pubblica autorità per assicurare la protezione dei minori, nelle ipotesi di urgente necessità, quando vi sia il pericolo che l'autorità giudiziaria non possa provvedere tempestivamente.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 403
Legge 26/11/2021 num. 206 art. 1 com. 27
Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST.
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 2
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4

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Precedenti: Cass. civ. n. 17648/2007

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