Cass. civ. n. 31036 del 08 novembre 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Collocazione del minore in un luogo sicuro ex art. 403 c.c. - Natura residuale della norma - Legittimazione all’intervento dell’autorità amministrativa - Finalità - Condizioni - Modifica intervenuta con l. n. 206 del 2021 - Permanenza della legittimazione.


In tema di collocazione del minore in un luogo sicuro, l'art. 403 c.c., di natura residuale, legittima – pur a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 206 del 2021 - l'intervento della pubblica autorità per assicurare la protezione dei minori, nelle ipotesi di urgente necessità, quando vi sia il pericolo che l'autorità giudiziaria non possa provvedere tempestivamente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17648 del 2007

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 403
Legge 26/11/2021 num. 206 art. 1 com. 27
Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST.
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 2
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4

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