Cass. civ. n. 1663 del 6 giugno 1974
Testo massima n. 1
Sia avuto riguardo al significato letterale che alla ratio delle disposizioni dettate dall'art. 1128, primo e secondo comma, per l'ipotesi di perimetro totale o parziale dell'edificio in condominio, è da ritenere che, mediante esse, siano stati disciplinati — in mancanza di diverse convenzioni tra le parti — solo gli effetti della distruzione totale o parziale per cause estranee alla volontà dei condomini.