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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18128 del 26 luglio 2013

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18128 del 26 luglio 2013

Testo massima n. 1

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, anteriormente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del nuovo testo dell’art. 190 c.p.c., e tanto non venga dichiarato, né notificato, dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro il soggetto effettivamente legittimato, desumendosi dall’art. 328 c.p.c. la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. [ Così statuendo, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata ritenendo inammissibile, perché spiegato da soggetto privo della corrispondente legittimazione ad appellare, il gravame proposto da una s.r.l. estintasi per effetto di incorporazione in una s.p.a., perfezionatasi prima dell’entrata in vigore del d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, ed intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, malgrado il suo difensore ivi costituito non avesse dichiarato, né notificato, tale evento alla controparte nelle forme di legge ].

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