Cass. civ. n. 31081 del 08 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di legittimità - Annullamento con rinvio - Rinvio restitutorio (o improprio) - Modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione cassata - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.


In caso di cassazione con rinvio restitutorio (o improprio), assume rilevanza la modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione annullata, con la conseguenza che il provvedimento emesso all'esito del rinvio è impugnabile secondo la disciplina vigente all'epoca della sua pronuncia. (In applicazione del principio la S.C., in ragione dell'applicabilità dell'art. 616 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza che aveva definito, in primo grado, un giudizio di opposizione all'esecuzione, a seguito della cassazione con rinvio della precedente sentenza che tale opposizione aveva dichiarato inammissibile).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22407 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Preleggi art. 11 CORTE COST.

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