Cass. civ. n. 3109 del 01 febbraio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO Cessione in permuta di immobili da costruire - Aliquota agevolata per abitazione non di lusso - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze.


In tema di IVA, la cessione in permuta di immobili da costruire non osta, di per sé, all'applicazione dell'aliquota agevolata per le abitazioni "non di lusso", purché dal contratto traslativo di permuta emerga con chiarezza la tipologia oggettiva del bene da costruire, fermo restando che, ove l'immobile ultimato abbia conseguito caratteristiche diverse da quelle agevolabili, l'Ufficio potrà procedere alle necessarie rettifiche, avvalendosi dei suoi poteri.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 2057 del 2002

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1552
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11
Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13

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