Cass. civ. n. 1427 del 5 febbraio 1993

Testo massima n. 1


La proroga del termine annuale di impugnazione disposta dall'art. 328, terzo comma c.p.c. opera con esclusivo riguardo agli ivi espressamente richiamati casi di morte o perdita di capacità delle parti (o del loro rappresentante legale) e non è suscettibile di estensione ai diversi casi, contemplati dall'art. 301 c.p.c., della morte o impedimento del procuratore delle parti.

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