Cass. civ. n. 31101 del 08 novembre 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Servitù di passaggio di un’antenna a favore di radioamatore - Diritto all'installazione sulla proprietà esclusiva altrui - Condizioni - Autorizzazione del proprietario dell’area occupata - Necessità - Esclusione.


In tema di servitù di passaggio di antenna a favore di radioamatore, il diritto all'installazione dell'impianto sulla proprietà esclusiva altrui deriva direttamente dall'art. 21 Cost., di talché, nei casi in cui quest'ultimo non possa utilizzare spazi propri o comuni vi è l'obbligo, da parte dei proprietari di un immobile, di consentire la collocazione di antenne sulle porzioni in loro dominio esclusivo, senza diritto all'indennizzo e senza previa autorizzazione scritta, ma nei limiti del rispetto dei diritti proprietari, ai sensi dell'art. 91, comma 3, 92, comma 7, e 209, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16865 del 2017

Normativa correlata

Costituzione art. 21
Cod. Civ. art. 843
Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 91 com. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 92 com. 7 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 209 com. 2

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