Cass. pen. n. 31114 del 5 giugno 2024
Testo massima n. 1
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE
Contravvenzione di getto pericoloso di cose - Emissioni moleste - Necessità di provocare un effettivo nocumento - Esclusione - Attitudine ad offendere, imbrattare o molestare persone - Sufficienza - Modalità di accertamento - Individuazione - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di getto pericoloso di cose, non si richiede che la condotta abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente la sua idoneità ad offendere, imbrattare o molestare persone, né tale attitudine dev'essere necessariamente accertata mediante perizia, posto che il giudice, secondo le regole generali, può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, sempreché le stesse non si risolvano nell'espressione di valutazioni soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a veicolare quanto oggettivamente percepito dal propalante. (Fattispecie in tema di emissioni odorigene pregiudizievoli derivanti dalla gestione di un impianto di biogas correlato a residui fecali e a sversamenti di digestato). (Conf.: n. 5215 del 1995, Rv 201195-01).
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