Cass. pen. n. 31116 del 9 luglio 2025
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
Sequestro preventivo anteriore alla modifica dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. in ordine a reato non rientrante tra quelli previsti dagli artt. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Questioni in materia di amministrazione dei beni - Competenza - Giudice che procede - Ragioni.
In tema di sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione ad un reato non rientrante tra quelli previsti dall'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede e non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 279 e 590 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'impugnato provvedimento della Corte d'appello nella parte in cui aveva approvato il rendiconto e liquidato il compenso all'amministratore giudiziario anche con riferimento a beni dissequestrati con la sentenza di primo grado, siccome sul punto divenuta definitiva).
Riferimenti normativi
Cod. Pen. art. 240 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 590 CORTE COST.
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 91
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis
Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.
Legge 07/08/1992 num. 356 art. 1
Legge 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE
Legge 17/10/2017 num. 161 art. 30 com. 2