Cass. civ. n. 31125 del 08 novembre 2023

Testo massima n. 1


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Azione di riduzione - Accoglimento - Effetti - Comunione dei beni - Divisione - Stima dei beni - Momento rilevante - Individuazione.


L'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13003 del 2001

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 555
Cod. Civ. art. 556 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 557

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