Cass. pen. n. 31127 del 10 settembre 2025

Testo massima n. 1


PENA


Isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. - Natura giuridica di sanzione penale - Conseguenze - Poteri del magistrato di sorveglianza in ordine alle modalità di esecuzione - Limiti - Fattispecie.


L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena dell'ergastolo, con la conseguenza che, in relazione ad esso, il magistrato di sorveglianza non può disporre modalità esecutive tali da renderlo privo di contenuto effettivo. (Fattispecie relativa al rigetto del reclamo con il quale il detenuto si doleva della chiusura del "blindo" e del divieto di comunicare e di scambiare il cibo con i compagni del proprio gruppo di socialità).

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 72 CORTE COST.
DPR 03/06/2000 num. 230 art. 73

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Conformi: Cass. pen. n. 9300/2014

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