Cass. civ. n. 31170 del 9 novembre 2023
Testo massima n. 1
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE
Proprietà industriale - Rimedio della retroversione degli utili - Ratio - Pluralità dei danneggiati - Conseguenze.
In tema di proprietà industriale, il rimedio della retroversione degli utili, previsto dall'art. 125, comma 3, c.p.i., essendo finalizzato a dissuadere dall'attività contraffattiva l'operatore economico che sia più efficiente del titolare della privativa, non muta entità in caso di pluralità dei danneggiati, nei cui confronti il contraffattore non può essere tenuto, al tempo stesso, al risarcimento del lucro cessante (siccome superiore agli utili da lui conseguiti) in favore di uno ed alla retroversione degli utili in favore degli altri, ovvero ad una plurima retroversione in favore di ciascuno di loro, dovendo, semmai, il giudice di merito valutare come ripartire tra i diversi aventi diritto il risarcimento del danno o l'utile retrovertibile oggetto della condanna.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 125 com. 3
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.