Cass. pen. n. 31173 del 13 giugno 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - Procedimento di convalida dell’arresto – Celebrato dinanzi al tribunale in composizione monocratica – Relazione orale degli agenti o degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto – Obbligatorietà – Esclusione – Condizioni – Ragioni.
Il procedimento di convalida dell'arresto in flagranza dinanzi al tribunale in composizione monocratica può svolgersi anche nel caso in cui gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito la misura precautelare non possano effettuare, per una qualsiasi ragione, la relazione orale prevista dall'art. 558, comma 3, cod. proc. pen., potendo, in tal caso, essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione di servizio redatti dagli operanti, in ragione del richiamo alla previsione dell'art. 122 disp. att. cod. proc. pen. operato dall'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. o comunque, ove predisposta e trasmessa, la relazione scritta dei predetti, in quanto ciò che il procedimento in oggetto intende assicurare non è l'oralità della relazione afferente l'eseguito arresto, ma la celere definizione della convalida, consentendo la presentazione dell'arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 383 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 387
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 120
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 122