Cass. civ. n. 31174 del 09 novembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI Imposta di registro - Enunciazione - Finanziamento soci infruttifero menzionato in verbale assembleare - Soci non presenti in assemblea - Qualità di parti degli atti enunciati - Sussistenza del requisito - Fondamento.


In tema di imposta di registro, la deliberazione assembleare, avente ad oggetto un finanziamento infruttifero in favore della società, vincola tutti i soci, i quali, seppur non presenti nella relativa assemblea, vanno considerati parti dell'atto enunciato, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, poiché esso, esplicando in via mediata effetti patrimoniali favorevoli nei confronti dei predetti, è indice della loro capacità contributiva.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3841 del 2023

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2377 com. 1

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