Cass. civ. n. 212 del 9 gennaio 2007
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione, il termine per la riserva di gravame, a pena di decadenza stabilito dall'art. 340 c.p.c. (e per il ricorso per cassazione dall'art. 361 c.p.c.) non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva, non può essere prorogato o differito, essendo perciò del tutto irrilevante che la prima udienza sia stata di mero rinvio o di trattazione.
Testo massima n. 2
Nel sistema di riserva facoltativa d'impugnazione contro sentenza non definitiva, la mancata dichiarazione di riserva o la sua irritualità o tardività producono la decadenza del diritto oggetto della riserva, ma non precludono l'esercizio del potere di impugnazione della sentenza non definitiva, secondo le regole generali.