Cass. pen. n. 31186 del 27 giugno 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente - Denaro di certa provenienza lecita percepito successivamente all’esecuzione del sequestro o della confisca - Sequestrabilità - Possibilità - Esclusione - Condizioni.


Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente (nella specie, bancarotta fraudolenta patrimoniale)non può avere a oggetto denaro di certa provenienza lecita, percepito successivamente all'esecuzione del sequestro o, in caso di mancata adozione della misura cautelare reale, della confisca, qualora, essendo venuto meno nel patrimonio dell'imputato, al momento della cautela reale o dell'ablazione, qualsivoglia attivo dello stesso genere, sia impedita l'automatica confusione nel patrimonio stesso del denaro acquisito lecitamente dopo l'esecuzione della misura cautelare o di quella ablativa.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. pen. n. 31617 del 2015

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE

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