Cass. civ. n. 15497 del 2 luglio 2009
Testo massima n. 1
In materia di appello, fra i requisiti dell'atto di impugnazione non è prevista, a differenza di quanto stabilito dall'art. 366, n. 2, c.p.c. per il giudizio di cassazione, l'indicazione della sentenza impugnata, la cui individuazione attiene all'oggetto della domanda e, al contenuto dell'impugnazione proposta, restando i relativi accertamenti, non censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati, di spettanza del giudice di merito.