Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21 del 3 gennaio 2005

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21 del 3 gennaio 2005

Testo massima n. 1

Il requisito della «sommaria esposizione dei fatti» richiesto dall’art. 342 c.p.c. non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria ma, in quanto funzionale alla individuazione delle censure mosse dall’appellante, può ritenersi soddisfatto anche qualora tale individuazione sia consentita anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, ed in mancanza ne cnosegue la nullità del relativo atto, che rimane sanata per effetto della costituzione dell’appellato, e non l’inammissibilità del gravame, che non è esplicitamente prevista da alcuna norma.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze