Cass. civ. n. 19026 del 11 settembre 2007

Testo massima n. 1


In una controversia in cui la sentenza di primo grado sia impugnata per carenza assoluta di motivazione, senza che vengano sottoposte al secondo giudice anche conclusioni di merito, l'appello è inammissibile in quanto la deduzione di un vizio in rito determina la nullità e non la giuridica inesistenza della sentenza impugnata (non incidendo, esso, sulla configurabilità della pronuncia come atto di esercizio della funzione giurisdizionale) e consente, una volta eliminato il vizio stesso, il riesame del merito della controversia.

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