Cass. civ. n. 1651 del 27 gennaio 2014

Testo massima n. 1


La specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza. Ne consegue l'inammissibilità dell'atto di appello che, a fronte della motivazione con la quale il tribunale abbia respinto la domanda di risarcimento del danno commisurata al valore estrattivo dei beni espropriati, basata sul difetto dell'attualità della destinazione estrattiva, si sia limitato a far rilevare il contrasto della motivazione del tribunale con la legislazione e la giurisprudenza in tema di danni provocati dalla P.A. nella materia della illegittima occupazione di fondi.

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