Cass. civ. n. 12140 del 23 maggio 2006
Testo massima n. 1
L'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 c.p.c., non è assolto con il semplice richiamo per relationem alla comparsa conclusionale di primo grado, perché i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa; inoltre un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice ad quem, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte, si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza — e dunque a posteriori — i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire.
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