Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12518 del 24 novembre 1992

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12518 del 24 novembre 1992

Testo massima n. 1

Ai fini del requisito della specificità dei motivi, stabilito dagli artt. 342 e 434 c.p.c., l’atto di appello [ che la Corte di cassazione può interpretare autonomamente per accertare se al giudice di secondo grado sia stato o no devoluto l’esame del punto controverso ] deve indicare, sia pure in forma succinta, le ragioni in fatto e in diritto della doglianza contro la sentenza impugnata, non essendo sufficiente il generico richiamo alle difese svolte in primo grado. Pertanto, in presenza di una sentenza di primo grado che [ disattendendo la correlativa eccezione della parte ] abbia espressamente affermato la giurisdizione del giudice adito, pronunciando nel merito, il motivo di appello con il quale la parte si limiti a richiamare le eccezioni svolte in prima istanza e ad insistere per la declaratoria d’infondatezza della domanda, non costituisce impugnazione della pronuncia sulla giurisdizione; con l’ulteriore conseguenza che esattamente il giudice del gravame ritiene precluso il riesame della relativa questione, senza che possa invocarsi in contrario il principio che il difetto di giurisdizione deve essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, atteso che tale principio opera solo nell’ipotesi in cui sia mancata un’espressa statuizione sul punto e deve essere coordinato con quelle della convertibilità dei motivi di nullità della sentenza in motivi di gravame.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze