Cass. civ. n. 7088 del 24 maggio 2001

Testo massima n. 1


I motivi di impugnazione della sentenza di primo grado possono essere formulati solo con l'atto di appello e l'appellante non può, quindi, aggiungere altre censure nel corso dell'ulteriore attività processuale in quanto il diritto di impugnazione si esplica e si consuma con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame. Ne consegue che qualora la sentenza di secondo grado abbia trattato e deciso una questione che, ancorché affrontata dall'appellante nel corso del giudizio, non abbia tuttavia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione si verifica una violazione del giudicato interno che è rilevabile in sede di legittimità e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza stessa relativamente al capo della sentenza di primo grado non impugnato.

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