Cass. civ. n. 1502 del 11 febbraio 2000

Testo massima n. 1


Nel caso di sentenza di condanna al pagamento di un debito pecuniario con interessi e rivalutazione, qualora l'appello del soccombente, pur investendo la pronuncia nella sua interezza, contenga specifici motivi solo sulla sussistenza del debito e nessuno, neppure subordinato, sul resto, al giudice di appello è inibito il riesame delle statuizioni accessorie relative agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, rispetto ai quali vi è stata acquiescenza dell'appellante per effetto della indicata delimitazione delle ragioni della impugnazione.

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